L'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 588, e' sostituito dal seguente: "L'ammissione ai corsi allievi sottufficiali della Scuola centrale carabinieri viene effettuata:

  • a)nella misura della meta' dei posti disponibili, mediante concorso per titoli e per esami fra i civili;
  • b)nella misura di un terzo dei posti disponibili, mediante concorso per esami fra gli appuntati e carabinieri alle armi soggetti a ferma o a rafferma;
  • c)nella misura di un sesto dei posti disponibili, mediante concorso per titoli e per esami fra gli appuntati e i carabinieri soggetti a ferma o a rafferma nonche' fra gli allievi carabinieri che non abbiano superato il 28° anno di eta' e siano in possesso della licenza di scuole medie inferiori. I posti eventualmente rimasti scoperti nell'aliquota di cui alla lettera a) - per deficienza di candidati dichiarati idonei - saranno destinati in aumento alle aliquote di cui alle lettere b) e c) in ragione proporzionale. I posti eventualmente rimasti scoperti nell'aliquota di cui alla lettera b) - per deficienza di candidati dichiarati idonei - saranno destinati in aumento all'aliquota di cui alla lettera c\ e viceversa. I provenienti dai civili dovranno: possedere come titolo minimo di studio la licenza di scuole medie inferiori; aver compiuto il 18° e non superato il 22° anno di eta'. Per coloro che provengono dalle Forze armate il limite massimo di eta' e' elevato a 28 anni, qualunque sia il grado da essi rivestito. Coloro che siano stati assoggettati a procedura di discriminazione debbono essere stati discriminati; essere celibi o vedovi senza prole; possedere i requisiti richiesti da uno speciale attestato di idoneita' morale da rilasciarsi dagli ufficiali o dai comandanti di sezione; essere di statura non inferiore a metri 1,70; avere un perimetro toracico non inferiore a metri 0,85; avere costituzione fisica robusta e assenza di ogni sintomo che possa far sospettare precedenti morbosi o malattie nervose o ledenti le facolta' mentali. I militari in servizio dell'Arma, aspiranti al concorso di cui alla lettera c), concorrono all'ammissione al corso allievi sottufficiali con le stesse modalita' stabilite negli articoli 2 e 3 del presente decreto per i candidati al concorso di cui alla lettera a). Gli stessi militari, se ammessi al corso, lo frequenteranno secondo le norme prescritte per i civili, conservando per tutta la durata del corso medesimo il grado rivestito all'atto dell'ammissione. Quelli che per non conseguita idoneita' al grado di vicebrigadiere o per qualsiasi altro motivo dovessero cessare dalla qualita' di allievi sottufficiali, saranno fatti rientrare alle rispettive legioni di provenienza".

Testo vigente dal 5 gennaio 1951

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urn:nir:stato:legge:1950-11-04;1043~art1 · fonte del testo