L'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 588, e' sostituito dal seguente: "Gli appuntati e carabinieri in servizio nell'Arma, che aspirano a frequentare il corso allievi sottufficiali, di cui alla lettera b) dell'art. 1 del presente decreto dovranno: aver prestato almeno un anno di servizio d'istituto (non in cariche speciali) presso le stazioni, i reparti mobilitati, gli squadroni territoriali, i battaglioni mobili e i nuclei interprovinciali di pubblica sicurezza per la Sicilia; non aver superato il 30° anno di eta'; emergere, a giudizio del rispettivo comandante di legione, per contegno e capacita' professionale".
Testo vigente dal 5 gennaio 1951
