Nei confronti dei sussidiari riconosciuti non sistemabili a ruolo ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1916, n. 292, l'Amministrazione provvedera' alla regolarizzazione delle assicurazioni obbligatorie, riprendendo il versamento dei contributi all'Istituto nazionale della previdenza sociale con effetto dalla data di sospensione senza pagamento degli interessi di mora. Nel caso di mancate prestazioni assicurative da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale in conseguenza della sospensione dei versamenti di cui al precedente art. 2, all'Amministrazione ferroviaria fara' carico l'onere finanziario relativo alle dette prestazioni.

Testo vigente dal 14 agosto 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-07-20;1053~art3 · fonte del testo