L'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 292, e' sostituito dal seguente: e in seguito alla sistemazione a ruolo degli agenti sussidiari, saranno ricuperati dagli agenti stessi i contributi a carico della Amministrazione ferroviaria, versati all'Istituto nazionale della previdenza sociale per l'assicurazione invalidita', vecchiaia e superstiti, per il periodo decorrente dalla data da cui ha effetto la sistemazione a ruolo. Tale recupero sara' effettuato:

  • 1)per il periodo anteriore al 1 maggio 1946: in ragione della meta' dei contributi normali per le assicurazioni invalidita', vecchiaia e superstiti, disoccupazione involontaria, tubercolosi, nuzialita' e natalita', versati a carico sia dell'agente che dell'Amministrazione, ed in ragione dell'intero importo dei contributi integrativi per la assicurazione invalidita', vecchiaia e superstiti versati a carico dell'Amministrazione, a norma del decreto legislativo luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 177;
  • 2)per il periodo dal 1 maggio 1946 in poi: in ragione dell'intero importo dei contributi normali, integrativi e supplementari di caro-pane versati dall'Amministrazione per l'assicurazione invalidita', vecchiaia e superstiti, nonche' di quelli straordinari versati al Fondo di solidarieta' sociale per la parte a carico dell'Amministrazione. Sara' provveduto altresi' al ricupero dei contributi a carico dell'Amministrazione versati alla Cassa nazionale per la previdenza marinaria nei confronti dei sussidiari iscritti alla Cassa stessa".

Testo vigente dal 14 agosto 1952

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1952-07-20;1053~art1 · fonte del testo