Trascorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei trasporti e' autorizzato a modificare, con proprio decreto, l'entita' delle tasse di cui all'articolo precedente. Tali modifiche, decorrenti dal primo gennaio, possono essere apportate, con le stesse modalita', per ogni biennio successivo.

Testo vigente dal 1 luglio 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-06-20;310~art2 · fonte del testo