Trascorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei trasporti e' autorizzato a modificare, con proprio decreto, l'entita' delle tasse di cui all'articolo precedente. Tali modifiche, decorrenti dal primo gennaio, possono essere apportate, con le stesse modalita', per ogni biennio successivo.
Testo vigente dal 1 luglio 1978
