L'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 327, e' sostituito dal seguente: "Decorsi i termini suddetti, o quelli brevi fissati dalle relative convenzioni, le ferrovie consegnatarie, in aggiunta ai noli stabiliti, corrisponderanno, a titolo di penalita', a quelle consegnanti le sottoindicate maggiori tasse di ritardata resa del carro: L. 3.000 per il primo giorno di ritardo; L. 4.000 per il secondo giorno di ritardo; L. 5.000 per il terzo giorno di ritardo; L. 6.000 per il quarto giorno di ritardo; L. 8.000 per il quinto giorno di ritardo; L. 10.000 per il sesto giorno di ritardo; L. 15.000 per il settimo giorno di ritardo; L. 15.000 per ogni giorno successivo al settimo".

Testo vigente dal 1 luglio 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-06-20;310~art1 · fonte del testo