Sono dispensati dal servizio gli incaricati di cui al primo comma dell'art. 1 della presente legge, i quali, al termine di sei anni dall'assunzione, non si sono presentati all'esame di cui all'articolo precedente, e quelli che, presentatisi due volte, non hanno superato la prova. Sono altresi' dispensati dal servizio coloro che, dichiarati una volta non idonei, non si siano presentati al successivo esame, che sara', bandito dopo due anni dal primo. Il periodo del servizio prestato in qualita' di incaricato di funzioni giudiziarie equivale al periodo di pratica richiesto per l'ammissione all'esame di procuratore legale.

Testo vigente dal 12 maggio 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-04-29;210~art2 · fonte del testo