Gli incaricati di funzioni giudiziarie che hanno lodevolmente esercitato senza interruzione, per almeno diciotto mesi, le funzioni stesse possono, previo parere favorevole del Consiglio giudiziario del distretto di residenza, essere ammessi, senza limiti di posti e di eta', all'esame per la nomina ad aggiunto giudiziario. L'esame si svolgera' la prima volta contemporaneamente a quello per la promozione ad aggiunto giudiziario degli uditori nominati con decreto Ministeriale 30 ottobre 1948. Saranno tuttavia formate distinte graduatorie e gli aggiunti provenienti dal concorso per uditore avranno la precedenza nel ruolo generale della magistratura. Si osservano, in quanto applicabili, gli articoli 133, 134 e 135 del vigente ordinamento.

Testo vigente dal 12 maggio 1950

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1950-04-29;210~art1 · fonte del testo