[1]Il secondo comma dell'art. 14 del R. decreto 8 gennaio 1931-IX, n. 148, e' modificato come segue:
[2]«I nuovi statuti e le aggiunte e modificazioni che in prosiego si rendessero necessarie debbono essere approvate con decreto del Ministro per le corporazioni di concerto con il Ministro per le comunicazioni».
Testo vigente dal 6 ottobre 1941
