[1]L'articolo 28 del regolamento allegato A al R. decreto 8 gennaio 1931-IX, n. 148, e' modificato come appresso:

[2]«Nei casi di inabilita' permanente derivante da infortuni sul lavoro, qualora l'agente rimanga in servizio, anche se adibito ad altre mansioni, e conservi lo stipendio o paga che percepiva prima dell'infortunio, la rendita liquidatagli in applicazione del R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, deve essere versata per intero all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale od alla Cassa speciale di previdenza cui l'agente appartiene, per essere destinata, con i relativi interessi, alla liquidazione di un supplemento di pensione differita all'epoca della cessazione dal servizio o della morte dell'agente.

[3]«Qualora l'agente infortunato rimanga in servizio con uno stipendio o paga inferiori a quelli che percepiva prima dell'infortunio, sulla intera rendita, liquidata in applicazione dell'anzidetto R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, viene prelevata e corrisposta all'interessato la quota di rendita equivalente alla riduzione apportata alle sua retribuzione e per la eventuale rimanenza si applica la disposizione del comma precedente.

[4]«In tal caso, l'accertamento del trattamento economico dell'agente titolare della rendita d'infortunio deve essere fatto ad ogni variazione della rendita conseguente da peggioramento o miglioramento delle condizioni fisiche dell'infortunato, in seguito alle visite di revisione previste dal citato R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765. In tale accertamento non deve tenersi conto delle variazioni salariali determinate da motivi non riferibili all'infortunio.

[5]«Le disposizioni del presente articolo si applicano a coloro che al momento della liquidazione della rendita sono agenti di ruolo, compresi gli agenti stabili ad personam.

[6]«Con decreto da emanarsi di concerto tra i Ministeri delle finanze, delle comunicazioni e delle corporazioni saranno stabiliti i criteri per la determinazione della pensione suppletiva da liquidarsi all'agente, o, in caso di morte, in favore di coloro che hanno diritto al trattamento di riversibilita' secondo le norme che disciplinano il trattamento di previdenza dell'agente».

Testo vigente dal 6 ottobre 1941

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urn:nir:stato:legge:1941-08-01;1063~art1 · fonte del testo