[1]Gli articoli 105 e 106 del Regio decreto-legge predetto sono sostituiti dal seguente:

[2]«Il fondo di previdenza dei ricevitori del lotto, di cui alla legge 22 luglio 1906, n. 623, ed al regolamento approvato con R. decreto 11 maggio 1911, n. 512, e' costituito in Ente morale con la denominazione: «Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto» e sara' disciplinato da apposito statuto da approvarsi con decreto Reale.

[3]«All'Ente sono iscritti tutti i ricevitori e gli aiuto ricevitori del lotto, i quali, pertanto, non sono soggetti agli obblighi derivanti dalla legislazione sulle assicurazioni sociali».

Testo vigente dal 8 giugno 1943

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urn:nir:stato:legge:1943-05-24;420~art9 · fonte del testo