[1]Nei casi dl cessazione della iscrizione all'Ente dell'aiuto ricevitore, senza diritto all'assegno vitalizio o di soppressione dell'Ente, sara' trasferita all'assicurazione obbligatoria l'intera riserva matematica relativa ai contributi versati dall'iscritto.

[2]L'intero importo dei contributi assicurativi obbligatori per l'invalidita', vecchiaia e superstiti, pagati dagli aiuto ricevitori, fino al giorno dell'iscrizione all'Ente, dovra' essere versato dall'Istituto nazionale fascista previdenza sociale al Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto, insieme con i relativi interessi accumulati.

[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[4]Data a Roma, addi' 24 maggio 1943-XXI

[5]VITTORIO EMANUELE

[6]MUSSOLINI - ACERBO

[7]Visto, il Guardasigilli: De Marsico

Testo vigente dal 8 giugno 1943

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urn:nir:stato:legge:1943-05-24;420~art10 · fonte del testo