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Il fabbricante che prepara i prodotti di cui all'articolo 1 del regio decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23, in quantita' superiore o qualita' diversa da quelle indicate nella dichiarazione di lavoro di cui all'articolo 5 del regio decreto 27 novembre 1933, n. 1604, od omette di presentare la dichiarazione stessa e' punito con l'ammenda da lire 100.000 a lire 500.000.
Testo in vigore dal 18 aprile 1968 al 17 agosto 2001
