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Chiunque commette le infrazioni alle disposizioni contenute nel decreto del Ministro per le finanze che sara' emanato ai sensi del penultimo comma del precedente articolo 9, e' punito con l'ammenda da lire cinquantamila a lire trecentomila. Per ogni altra infrazione da chiunque commessa alle norme della presente legge non espressamente prevista si applica la pena di cui al precedente comma.

Testo in vigore dal 18 aprile 1968 al 17 agosto 2001

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-03-28;415~art16 · fonte del testo