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I liquori e le acquaviti imbottigliati in recipienti fino a 4 centilitri idrati devono essere muniti, a cura ed a spese del fabbricante o dell'importatore, di apposito contrassegno di Stato. Il prezzo di detto contrassegno e' stabilito in lire 5. I liquori e le acquaviti posti come sopra in regola non sono soggetti ai vincoli della circolazione e del deposito agli effetti della legge d'imposta sugli spiriti. Salvo quanto dispone il comma successivo, i recipienti contenenti vermut ed altri vini aromatizzati, liquori o acquaviti, addizionati con acqua gassata (semplice o di soda) sono soggetti all'applicazione del rispettivo contrassegno di Stato in relazione al volume del liquido contenuto nei recipienti stessi. Il fabbricante e l'importatore sono esonerati dall'obbligo dell'applicazione del contrassegno di Stato ai recipienti contenenti i prodotti di cui al precedente terzo comma in quantita' non superiore a 10 centilitri, sempre che il contenuto di alcole non superi l'11 per cento in volume. Per i recipienti di cui al primo e terzo comma del presente articolo e' ammessa una tolleranza del 6 per cento in piu' o in meno rispetto al contenuto idrato indicato nell'etichetta. Con decreto del Ministro per le finanze d'intesa con quello per l'industria e il commercio saranno stabilite le caratteristiche e le modalita' di applicazione del contrassegno di Stato indicato al primo comma e saranno fissati i termini per lo smaltimento dei recipienti non in regola con le disposizioni di cui al presente articolo.

Testo in vigore dal 18 aprile 1968 al 17 agosto 2001

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-03-28;415~art9 · fonte del testo