I contingenti annui di distillati da canna e da cereali e di spiriti assegnati alla zona franca di Gorizia ed i contingenti annui di spiriti e di prodotti alcolici assegnati alla Valle d'Aosta nella misura stabilita dall'articolo 26-bis del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 891, sono, rispettivamente, aumentati del 50 per cento e del 25 per cento.

Testo vigente dal 18 maggio 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-05-11;213~art15 · fonte su Normattiva