Le differenze in meno riscontrate tra l'alcole accertato mediante misuratore meccanico e quello corrispondentemente determinato all'atto dell'introduzione in magazzino, non sono contabilizzate ai fini dell'applicazione della tassazione, sino al limite del 2 per cento. Le eccedenze sono sempre contabilizzate ai fini dell'imposizione fiscale.
Testo vigente dal 18 maggio 1981
