Sono soppressi gli abbuoni e le riduzioni d'imposta di fabbricazione sugli alcoli e le acquaviti, prodotti dalla data di entrata in vigore della presente legge, previsti:

  • a)dall'articolo 2 del decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1954, n. 3, modificato da ultimo con l'articolo 15 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, nella legge 10 maggio 1976, n. 249;
  • b)dagli articoli 9, 10 e 11 del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836, convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1955, n. 1037;
  • c)dall'articolo 2, lettera b), della legge 18 agosto 1978, n. 506.

Testo vigente dal 18 maggio 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-05-11;213~art1 · fonte su Normattiva