Su autorizzazione dell'Ufficio tecnico di finanza, i prodotti alcolici gravati da imposta di fabbricazione o dalla corrispondente sovraimposta di confine possono essere ceduti, lavorati, imbottigliati, depositati anche per l'invecchiamento, ovvero trasferiti in cauzione, da opifici o da magazzini fiduciari ubicati nello stesso stabilimento o al di fuori, ad altri opifici, a magazzini doganali di proprieta' privata, a magazzini assimilati ai doganali, nell'ambito della stessa impresa o di piu' imprese. 2. Nel caso di cessione la cauzione prestata dal cedente per l'imposta gravante sui prodotti di cui al comma 1 viene svincolata e deve essere sostituita da altra corrispondente cauzione prestata dal cessionario

Testo vigente dal 13 luglio 1991

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urn:nir:stato:legge:1981-05-11;213~art6bis · fonte su Normattiva