La misura del diritto erariale derivante dal disposto dell'articolo 1 della legge 18 agosto 1978, n. 506, si applica agli alcoli esistenti, alla data di entrata in vigore della citata legge, nei magazzini o depositi fiduciari in genere o viaggianti sotto scorta di bolletta di cauzione, nonche' all'alcole che abbia assolto il tributo vigente precedentemente e che, all'atto di entrata in vigore della citata legge, si sia trovato in recinti, spazi o locali nei quali viene esercitata la vigilanza finanziaria, nelle fabbriche produttrici presso gli stabilimenti o comunque e dovunque in possesso dei fabbricanti o degli importatori, con esclusione dei prodotti con essi fabbricati quali liquori, acquaviti e profumerie alcoliche. La disposizione del precedente comma costituisce interpretazione autentica dell'articolo 4 della legge 18 agosto 1978, n. 506. Non si fa luogo a rimborso di imposte comunque pagate.

Testo vigente dal 18 maggio 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-05-11;213~art8 · fonte su Normattiva