Nel caso di assoggettamento ad aumenti di imposte di fabbricazione o di diritti erariali gravanti su prodotti che hanno gia' assolto il tributo con l'aliquota precedentemente vigente, i possessori devono denunciare le giacenze possedute alla dogana o all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competenti per territorio entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento che dispone gli aumenti. Entro la stessa data i soggetti obbligati alla presentazione della denuncia devono versare alla sezione provinciale di tesoreria la differenza di imposta o di diritti erariali dovuti sulle giacenze dichiarate. L'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione verifica la regolarita' delle denunce e controlla che l'ammontare del tributo versato sia pari a quello dovuto. Qualora risulti corrisposta una somma inferiore, la relativa differenza deve essere versata entro venti giorni dalla data di notificazione o di ricezione dell'invito di pagamento spedito a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento. Se la somma versata risulta superiore a quella dovuta, il rimborso puo' essere effettuato con l'osservanza delle modalita' da stabilirsi dal Ministro delle finanze mediante autorizzazione ad estrarre prodotti in esenzione d'imposta di fabbricazione o di diritti erariali in misura tale da consentire il recupero delle somme di cui e' riconosciuto il diritto al rimborso. Sulle somme non versate tempestivamente si applicano l'interesse di mora a norma dell'articolo 16 del decreto-legge 26 maggio 1978, n. 216, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1978, n. 388, e l'indennita' di mora ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 novembre 1947, n. 1286.

Testo vigente dal 18 maggio 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-05-11;213~art9 · fonte su Normattiva