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Nelle raffinerie, negli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici di natura diversa, nei depositi doganali ed in quelli ad essi assimilati e' consentito:

  • a)aggiungere ai prodotti petroliferi per migliorarne le caratteristiche, additivi in quantita' non superiore al 5 per cento;
  • b)miscelare prodotti petroliferi, aventi differente classificazione fiscale, tra loro o con altre sostanze, per ottenere prodotti petroliferi aventi particolari caratteristiche ovvero preparazioni classificabili tra i prodotti di cui alla voce 27.10 della tariffa dei dazi doganali d'importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 1339, e successive modificazioni. Sugli additivi di cui alla lettera a) e' applicata l'imposta di fabbricazione prevista, per il prodotto cui sono aggiunti. I prodotti e le sostanze che concorrono a formare le miscele di cui alla lettera b) sono assoggettati all'imposta prevista per il componente petrolifero maggiormente tassato. Non sono assoggettati all'imposta di cui al secondo e terzo comma:
  • 1)((NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 30 SETTEMBRE 1989, N. 332, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 NOVEMBRE 1989, N. 384));
  • 2)gli olii vegetali, gli acidi grassi, gli olii ed i grassi animali impiegati nell'additivazione e nelle miscele di cui alle lettere a) e b) del primo comma;
  • 3)le sostanze aggiunte agli olii minerali per la preparazione, in miscela con saponi, di grassi lubrificanti (unti da carro) di consistenza pastosa alla temperatura di 25°-300 C. Al trattamento previsto dal secondo, terzo e quarto comma sono assoggettati i prodotti e le miscele di cui alle lettere a) e b) del primo comma provenienti dall'estero. L'Amministrazione finanziaria ha facolta' di consentire, stabilendone le modalita', che in opifici diversi da quelli previsti dal primo comma, i prodotti petroliferi liberi da tributi siano additivati o miscelati nei modi sopra indicati previo pagamento della differenza fra l'imposta di cui ai commi precedenti e quella, assolta sui prodotti petroliferi impiegati.

Testo in vigore dal 30 settembre 1989 al 14 dicembre 1995

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 settembre 1989

Confronto con la versione in vigore dal 1 novembre 1964 al 30 settembre 1989. 4 parole tolte, 20 parole aggiunte.

1) tolto: l'etilfluido aggiunto alla benzina aggiunto: NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 30 SETTEMBRE 1989, N. 332, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 NOVEMBRE 1989, N. 384;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1962-12-31;1852~art11 · fonte del testo