Provvedimento abrogato dal d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504.
Abrogato dal 14 dicembre 1995
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504.
Abrogato dal 14 dicembre 1995
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Riuniti i giudizi: dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 23 e 23- ter r.d.l. 28 febbraio 1939 n. 334, convertito in l. 2 giugno 1939 n. 739, 12 e 15 d.l. 5 maggio 1957 n. 271, convertito in l. 2 luglio 1957 n. 474, sollevate in riferimento all'art. 53 Cost. dai Tribunali di Torino e di Brescia con le ordinanze indicate in epigrafe; dichiar…
Art. 53 cost. · Art. 27 cost. · Art. 18 Modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi · Art. 12 Modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1963
Confronto con la versione in vigore dal 29 gennaio 1963 al 14 dicembre 1995. 380 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: L'articolo 23-ter, inserito nel regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, con l'articolo 6 del decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878, convertito nella legge 31 gennaio 1954, n. 2 e modificato con l'articolo 10 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, e' sostituito dal seguente: "Chiunque senza esserne autorizzato dall'Amministrazione finanziaria miscela prodotti petroliferi liberi da tributi per ottenere altri prodotti petroliferi soggetti ad aliquota d'imposta superiore a quella assolta su uno qualsiasi dei prodotti impiegati nella miscela ovvero miscela prodotti petroliferi liberi da tributi con altre sostanze per ottenere prodotti soggetti alla imposta di cui all'articolo ovvero prodotti classificabili come "preparazioni" di cui alla voce 27.10-13 della tariffa dei dazi doganali d'importazione, approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 1339.", successive modificazioni, e' punito indipendentemente dal pagamento dell'imposta evasa, con la reclusione da sei mesi a tre anni e oli la multa non inferiore al doppio e non superiore al decuplo della imposta medesima ma non inferiore, in ogni caso, a lire due milioni. "Se la quantita' dei prodotti petroliferi e' superiore a venti quintali, si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni oltre la multa anzidetta. "La multa e' commisurata, oltre che ai prodotti complessivamente ultimati, anche a quelli che si sarebbero, potuti ottenere dalle materie prime in corso in attesa di lavorazione o comunque esistenti in fabbrica, nell'opificio o nel deposito e nei locali in genere in cui venne consumata la frode. "Il tentativo e' punito con la stessa pena stabilita per il reato consumato. "Le materie prime, i prodotti fabbricati ed i mezzi adoperati per commettere la frode sono soggetti a confisca a termini della legge doganale. "Le disposizioni dei commi quarto e quinto sono stabilite in deroga rispettivamente agli articoli 56; e 240 del Codice penale. "Qualora dalle operazioni di cui al primo comma si ottengano prodotti per i quali non e' dovuto supplemento d'imposta di fabbricazione si applica l'ammenda fino a lire ottantamila". Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei confronti di coloro che miscelano i prodotti petroliferi di cui al comma terzo del precedente articolo 12 della presente legge.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 26 OTTOBRE 1995, N. 504
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1962-12-31;1852~art18 · fonte del testo