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Le disposizioni di cui ai commi primo e secondo dell'articolo 12 avranno effetto a partire dal 10° giorno dalla entrata in vigore della presente legge. Dalla stessa data restera' abrogato l'articolo 3 del decreto-legge 11 marzo 1950, n. 50, convertito, con modificazioni, nella legge 9 maggio 1950, n. 202.
Testo in vigore dal 29 gennaio 1963 al 14 dicembre 1995
