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I prodotti di cui al precedente articolo I sono soggetti, a tutti gli effetti, alle disposizioni del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 331, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e successive modificazioni, nonche' a quelle del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474. Alle miscele di isomeri degli idrocarburi aciclici saturi nonche' alle miscele di alchilbenzoli sintetici, liquide, di cui all'ultimo comma dello stesso articolo 1, si applicano, per quanto non sia diversamente stabilito, le disposizioni riguardanti i prodotti petroliferi cui sono assimilate ai fini della imposta di fabbricazione o della sovrimposta di confine.
Testo in vigore dal 29 gennaio 1963 al 14 dicembre 1995
