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Per le prescritte analisi delle merci e per i riscontri tecnici eseguiti, su richiesta delle ditte interessate, il fuori orario o fuori sede dal personale dei laboratori chimici delle dogane ed imposte indirette sono dovute le relative indennita' nella misura stabilita dal Ministro per le finanze di intesa con il Ministro per il tesoro. Le somme spettanti per le indennita' di cui al precedente comma sono versate in apposito capitolo da istituire nello stato di previsione dell'entrata in corrispondenza del quale viene istituito un capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'erogazione agli aventi diritto delle indennita' stesse secondo i criteri di ripartizione stabiliti dal Ministro per le finanze con proprio decreto.
Testo in vigore dal 22 marzo 1973 al 25 novembre 1973
