L'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 1957, n. 262, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1957, n. 464, modificato con l'articolo 1 della legge 29 novembre 1962, n. 1697, e' sostituito dal seguente: "L'imposta di fabbricazione di cui al primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 24 novembre 1954, numero 1071, convertito nella legge 10 dicembre 1954, n. 1167, e' dovuta, sotto l'osservanza delle modalita' da stabilirsi con decreto del Ministro per le finanze, nella misura del dieci per cento sui gas di petrolio liquefatti:

  • a)immessi nelle reti di distribuzione cittadina, di nuova costruzione o trasformate, alimentate a propano puro o ad aria propanata od a propano riformato;
  • b)utilizzati nelle raffinerie e negli stabilimenti che trasformano i prodotti petroliferi in prodotti chimici di natura diversa ovvero negli impianti centralizzati alimentati da appositi serbatoi della capacita' minima di 10 metri cubi o da centraline di emissione che servono almeno 100 utenze;
  • c)immessi tal quali o previa riforma o miscelati con aria nelle reti di distribuzione cittadina per integrare le erogazioni di gas anche diversi dal metano".

Testo vigente dal 12 gennaio 1972

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urn:nir:stato:legge:1971-12-15;1161~art16 · fonte su Normattiva