Nei casi di riconosciuta necessita', il direttore della circoscrizione doganale puo' consentire che, nei serbatoi dei depositi doganali di oli minerali di proprieta' privata, i prodotti petroliferi gravati da diritti di confine siano custoditi promiscuamente a prodotti nazionali gravati d'imposta di fabbricazione aventi la stessa classificazione fiscale. Le differenze riscontrate in sede di inventario degli anzidetti prodotti sono considerate, ai fini del pagamento dei diritti dovuti, come afferenti al prodotto maggiormente tassato.

Testo vigente dal 12 gennaio 1972

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urn:nir:stato:legge:1971-12-15;1161~art29 · fonte su Normattiva