Il secondo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, e' sostituito dal seguente: "E' altresi' fatto divieto di detenere, nell'ambito dei depositi liberi di prodotti petroliferi, oli minerali denaturati destinati a provvista di bordo dei natanti da pesca ovvero ad usi per i quali e' prevista l'esenzione dall'imposta di fabbricazione o dalla corrispondente sovrimposta di confine".

Testo vigente dal 25 marzo 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-02-21;263~art2 · fonte su Normattiva