E' elevato a L. 12.000 per ettanidro il diritto erariale speciale per gli alcoli denaturati di prima categoria o a essi parificati previsti dall'articolo 4, primo comma, del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836, convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1955, n. 1037. Restano ferme le misure ridotte del diritto erariale speciale, stabilite dal secondo comma del predetto articolo 4 e dall'articolo 1 della legge 28 marzo 1968, n. 415.
Testo vigente dal 4 settembre 1978
