Al regio decreto, 18 novembre 1923, n. 2440, sono aggiunti i seguenti articoli 35-bis e 37-bis: Art. 35-bis. - "Agli stati di previsione della spesa dei singoli Ministeri sono annessi, secondo le rispettive competenze, i conti consuntivi degli enti per i quali la presentazione al Parlamento e' prevista dalla legge". Art. 37-bis. - "La numerazione delle sezioni, delle rubriche, delle categorie e dei capitoli puo' essere discontinua in relazione alle necessita' della codificazione meccanografica".
Testo vigente dal 9 marzo 1964
