Al regio decreto, 18 novembre 1923, n. 2440, sono aggiunti i seguenti articoli 35-bis e 37-bis: Art. 35-bis. - "Agli stati di previsione della spesa dei singoli Ministeri sono annessi, secondo le rispettive competenze, i conti consuntivi degli enti per i quali la presentazione al Parlamento e' prevista dalla legge". Art. 37-bis. - "La numerazione delle sezioni, delle rubriche, delle categorie e dei capitoli puo' essere discontinua in relazione alle necessita' della codificazione meccanografica".

Testo vigente dal 9 marzo 1964

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urn:nir:stato:legge:1964-03-01;62~art2 · fonte del testo