Nelle disposizioni legislative intese a regolare la gestione delle entrate e delle spese dello Stato nonche' delle dipendenti aziende autonome e non contemplate nella presente legge e' soppressa la distinzione delle entrate e delle spese in ordinarie e straordinarie. Alle espressioni "spese ordinarie" o "di parte ordinaria" e "spese straordinarie" o "di parte straordinaria" sono sostituite rispettivamente le espressioni e spese correnti (o di funzionamento e mantenimento)" "spese in conto capitale (o di investimento)".

Testo vigente dal 9 marzo 1964

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urn:nir:stato:legge:1964-03-01;62~art3 · fonte del testo