L'ultimo comma dell'art. 11 e' sostituito dal seguente: "Il colonnello che abbia almeno tre anni di anzianita' di grado puo', a domanda, essere collocato nella riserva con il trattamento previsto per gli ufficiali collocati in tale posizione in applicazione delle disposizioni contenute nella legge 9 maggio 1940, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito".

Testo vigente dal 30 luglio 1949

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1949-06-14;445~art2 · fonte del testo