L'ultimo comma dell'art. 11 e' sostituito dal seguente: "Il colonnello che abbia almeno tre anni di anzianita' di grado puo', a domanda, essere collocato nella riserva con il trattamento previsto per gli ufficiali collocati in tale posizione in applicazione delle disposizioni contenute nella legge 9 maggio 1940, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito".
Testo vigente dal 30 luglio 1949
