Art. 4
[1]L'art. 12 del R. decreto-legge 28 novembre 1935-X1V, n. 2397, e' sostituito dal seguente:
[2]«Gli ufficiali del ruolo di riserva, inscritti nella categoria magistrati con grado inferiore a maggior generale o nella categoria cancellieri con grado inferiore a colonnello cessano di appartenere al ruolo stesso e sono collocati in congedo assoluto all'eta' di anni settanta.
[3]Per gli ufficiali di grado diverso sono stabiliti i seguenti limiti di eta':
- a)Gategoria magistrati: Tenente generale capo............. anni 78 Tenente generale................. » 77 Maggior generale................. » 75
- b)Categoria cancellieri: Colonnello....................... anni 75».
Testo vigente dal 24 giugno 1942
