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Il limite delle anticipazioni di lire 2 miliardi, previsto nel punto primo dell'art. 9, e successivamente ridotto a lire 1875 milioni con la legge 29 luglio 1949, n. 493, e' elevato a lire 2175 milioni.
Testo in vigore dal 21 febbraio 1951 al 16 dicembre 2010
