Il paragrafo 17-bis del regolamento per le indennita' eventuali dell'Esercito, approvato con regio decreto 19 aprile 1907, n. 201, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "L'indennita' di marcia e' dovuta per i primi trenta giorni, esclusi quelli di viaggio, agli ufficiali e ai marescialli, nonche' ai sergenti maggiori e sergenti con persone a carico, appartenenti o destinati a truppe comandate in distaccamento eventuale. La medesima indennita' di marcia e' dovuta per i primi trenta giorni, esclusi quelli di viaggio, agli ufficiali e marescialli, nonche' ai sergenti maggiori e sergenti con persone a carico quando dai rispettivi distaccamenti ritornino temporaneamente col proprio reparto alla sede del Corpo a prendere parte alle manovre o altre simili esercitazioni".

Testo vigente dal 28 gennaio 1953

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urn:nir:stato:legge:1952-12-22;4413~art1 · fonte del testo