[1]L'articolo unico del regio decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1644, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Articolo unico. - Agli ufficiali ed ai sottufficiali in servizio presso comandi, grandi unita' ed unita' delle truppe alpine delle armi e dei servizi spetta il seguente soprassoldo mensile: dal 1-7-1970 dal 1-1-1971
[2]Ufficiali............................ L. 6.500 L. 10.000 Aiutanti di battaglia e marescialli.. " 4.500 " 7.500 Sergenti maggiori e sergenti......... " 3.000 " 4.500
Testo vigente dal 19 giugno 1970
