Art. 1 — Sostituzione della sanzione amministrativa all'ammenda. Limiti
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 maggio 1967 al 15 dicembre 1981. Leggi il testo vigente →
Non costituiscono reato, e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma, le violazioni delle norme appresso indicate, quando in esse sia prevista soltanto l'ammenda:
- a)norme del testo unico sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, salvo quanto disposto nell'articolo 16;
- b)norme del testo unico approvato con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, per le parti tuttora vigenti;
- c)norme della legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci mediante autoveicoli;
- d)norme dei regolamenti comunali e provinciali.
Testo in vigore dal 29 maggio 1967 al 15 dicembre 1981
