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Non costituiscono reato, e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma, le violazioni delle norme appresso indicate, quando in esse sia prevista soltanto l'ammenda:

  • a)norme del testo unico sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, salvo quanto disposto nell'articolo 16;
  • b)norme del testo unico approvato con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, per le parti tuttora vigenti;
  • c)norme della legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci mediante autoveicoli;
  • d)norme dei regolamenti comunali e provinciali.

Testo in vigore dal 29 maggio 1967 al 15 dicembre 1981

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 124/1974

    Questione infondata
    8 maggio 1974

    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 138 del codice stradale, 1 e seguenti della legge 3 maggio 1967, n. 317 (Modificazioni al sistema sanzionatorio delle norme in tema di circolazione stradale e delle norme dei regolamenti locali), e 589, secondo comma, del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, c…

    Art. 3 cost. · Art. 589 c.p. · Art. 1 Modificazioni al sistema sanzionatorio delle norme in tema di circolazione stradale e delle norme dei regolamenti locali

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1967-05-03;317~art1 · fonte del testo