Art. 13 — Esecuzione forzata
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Salvo quanto e' disposto dall'articolo 9, decorso il termine prefisso per il pagamento, alla riscossione delle somme dovute si procede, su richiesta dell'ente creditore, mediante esecuzione forzata con l'osservanza delle norme del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici. Se la somma e' dovuta in virtu' di una sentenza o di un decreto penale di condanna, ai sensi dell'articolo 10, si procede alla riscossione con l'osservanza delle norme applicabili per il recupero delle spese processuali.
Testo in vigore dal 29 maggio 1967 al 15 dicembre 1981
