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L'autorita' giudiziaria, in relazione ai procedimenti penali per le violazioni indicate nella presente legge, pendenti alla data della sua entrata in vigore, emessa ove occorra, la pronuncia di proscioglimento, dispone la trasmissione degli atti all'autorita' competente. Le ammende inflitte con sentenze divenute irrevocabili o con decreti divenuti esecutivi alla data sopra indicata, sono riscosse, insieme alle spese del procedimento, con l'osservanza delle norme sull'esecuzione delle pene pecuniarie, ma non puo' aver luogo la conversione della ammenda in arresto per insolvibilita' del condannato. Restano salvi i provvedimenti adottati in ordine alla patente di guida ed alla licenza di circolazione, ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e della legge 20 giugno 1935, n. 1349. Per ogni altro effetto si applica l'articolo 2, secondo comma, del codice penale.

Testo in vigore dal 29 maggio 1967 al 15 dicembre 1981

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urn:nir:stato:legge:1967-05-03;317~art15 · fonte su Normattiva