Art. 3 — Solidarietà
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Per le violazioni delle norme di cui all'articolo 1, lettere a) e c) della presente legge, il proprietario del veicolo e' obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta se non prova che la circolazione del veicolo e' avvenuta contro la sua volonta'. Qualora le violazioni di cui all'articolo 1 lettere b) e d) della presente legge siano commesse da persone soggette all'altrui autorita', direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorita', incaricata della direzione e vigilanza e' tenuta in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta.
Testo in vigore dal 29 maggio 1967 al 15 dicembre 1981
