Modificazioni al sistema sanzionatorio delle norme in tema di circolazione stradale e delle norme dei regolamenti locali
Art. 4 — Non trasmissibilità della obbligazione
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 maggio 1967 al 15 dicembre 1981. Leggi il testo vigente →
L'obbligazione di pagare le somme dovute per le violazioni indicate nella presente legge non si trasmette agli eredi.
Testo in vigore dal 29 maggio 1967 al 15 dicembre 1981
