Il primo comma dell'art. 8 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, e' abrogato e sostituito dai seguenti: "I Consigli comunali si rinnovano ogni quattro anni. "Essi esercitano le loro funzioni fino al 46° giorno antecedente alla data delle elezioni per la loro rinnovazione, che potranno aver luogo a decorrere dalla prima domenica successiva al compimento del periodo di cui al primo comma. "Il quadriennio decorre per ciascun Consiglio dalla data della elezione".

Testo vigente dal 27 marzo 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-03-23;136~art2 · fonte del testo