Il primo comma, dell'art. 11 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, e' abrogato e sostituito dal seguente: "Nei Comuni il cui Consiglio e' composto di 15 o di 20 membri, la elezione dei consiglieri comunali si effettua con il sistema maggioritario e con voto limitato". Dopo il quarto comma sono inseriti i seguenti: "La domanda di cui al terzo comma deve essere presentata non oltre il sessantesimo giorno precedente la scadenza del Consiglio. "Nel caso che occorra procedere alla rinnovazione del Consiglio prima della scadenza del quadriennio, la domanda deve essere presentata entro 30 giorni dal fatto che ha dato causa alla rinnovazione. "Il termine decorre dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento di variazione territoriale o di scioglimento del Consiglio o dalla data nella quale il Consiglio ha perduto la meta' dei propri membri. "Per i Comuni di nuova costituzione, la domanda deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del relativo provvedimento nella Gazzetta Ufficiale". All'ultimo comma del predetto articolo sono aggiunte le seguenti parole: "ed ha efficacia fino a quando la Giunta non avra' disposto, in seguito a nuova domanda presentata con le modalita' di cui al terzo comma, la modifica o la revoca del riparto oppure non ne avra' ordinata la revoca di ufficio".

Testo vigente dal 27 marzo 1956

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1956-03-23;136~art3 · fonte del testo