"Le elezioni saranno rinnovate entro tre mesi dalla data in cui la decisione di annullamento e' divenuta definitiva. "Analogamente si procede quando le elezioni non possono aver luogo per mancanza di candidature o perche' si e' verificata la ipotesi di cui al primo comma dell'art. 29-bis, oppure quando le elezioni sono risultate nulle per non essersi verificate le condizioni previste dall'art. 50".
Testo vigente dal 27 marzo 1956
