Art. 79 — T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 71
Quando in alcune sezioni sia mancata o sia stata annullata l'elezione, se il voto degli elettori di tali sezioni non influisce sui risultati complessivi delle elezioni, non occorre fare o ripetere in esse la votazione. In caso diverso, l'elezione seguira' entro due mesi, nel giorno che sara' stabilito dal Prefetto, di concerto col Presidente della Corte d'appello.
Testo vigente dal 23 giugno 1960, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva