All'art. 15 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, e' aggiunto il seguente comma: "Le ipotesi di ineleggibilita' di cui ai numeri 5) e 6), non si applicano agli amministratori comunali per fatto connesso con l'esercizio del mandato. Tuttavia, l'amministratore che ricopra la carica di sindaco o di assessore e' sospeso fino all'esito del giudizio, se l'esercizio della carica comporti evidente pericolo di pregiudizio per l'ente. La sospensione e' pronunziata dalla Giunta provinciale amministrativa, in sede giurisdizionale, e contro le relative decisioni e' ammesso ricorso alla Corte di appello, secondo le nome di cui ai titolo IV della legge 7 ottobre 1947, n. 1058".

Testo vigente dal 27 marzo 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-03-23;136~art6 · fonte del testo