All'art. 18 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, sono aggiunti i seguenti commi: "Qualora, per sopravvenute cause di forza maggiore, non possa farsi luogo alle elezioni per la data fissata dal decreto di convocazione dei comizi, il prefetto puo' disporne il rinvio con proprio decreto, da rendersi noto con manifesto del sindaco. "Detto rinvio non puo' superare il termine di 60 giorni, fermi restando, in ogni caso, i termini per la attuazione delle operazioni ancora non compiute. Le operazioni gia' compiute rimangono valide, eccettuate quelle successive all'insediamento del seggio. "La nuova data viene fissata dal prefetto di intesa con il presidente della Corte d'appello e viene portatama conoscenza degli elettori con manifesto del sindaco".

Testo vigente dal 27 marzo 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-03-23;136~art7 · fonte del testo