[1]Dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogati gli articoli 1, 2 e 3 del R. decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1227, convertito nella legge 30 dicembre 1935-XIV, n. 2245.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Sant'Anna di Valdieri, addi' 17 agosto 1941-XIX

[4]VITTORIO EMANUELE

[5]Mussolini - Di Revel -

[6]Visto, il Guardasigilli: Grandi

Testo vigente dal 2 ottobre 1941

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urn:nir:stato:legge:1941-08-17;1043~art8 · fonte del testo