[1]Gli onorari e diritti notarili dovuti a norma delle vigenti disposizioni per gli atti di trasferimenti tra vivi ed a titolo oneroso riguardanti fondi rustici, compreso qualsiasi genere di proprieta' rurale anche se non fatti a scopo di arrotondamento della proprieta' fondiaria oppure di fabbricati del valore fino a L. 500, e da L. 500 a L. 1000, sono ridotti:

  • a)per i trasferimenti suddetti fino al valore di L. 500, ad un terzo;
  • b)per i trasferimenti suddetti per valori superiori a L. 500 ma non a L. 1000, alla meta'.

[2]La detta riduzione non si applica all'onorario proporzionale spettante per il ricevimento dell'atto e ai diritti di iscrizione al repertorio.

Testo vigente dal 2 ottobre 1941

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urn:nir:stato:legge:1941-08-17;1043~art7 · fonte del testo